Articolo | 2008-01-01 - Pdf - Stampa |
Sull'esposizione del contrassegno assicurativo |
Le sanzioni applicabili Fonte: PiemmeNews
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Art. 181 del CDS:
1 É fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria.
2 I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 21,00 ad € 85,00. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180.
Sull'ottimo sito al link sotto indicato l'indicazione delle prassi relative all'esposizione del contrassegno.