SSCHEMA DI REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA
DEL RISARCIMENTO DIRETTO DEI DANNI
DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE,
IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 150 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI
PRIVATE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
Articolo 1
Definizioni
1. Al fini del presente regolamento si intende per:
a) «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;
b) «Isvap»: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
c) «Impresa»: la società autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l’assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli;
d) «sinistro»: la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore
identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni al
veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
e) «danneggiato»: il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del
sinistro;
f) «lesioni»: le lesioni di lieve entità definite all’articolo 139 del codice.
2. Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell’articolo 1 del codice.
Articolo 2
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative del sistema del risarcimento. diretto,
nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla
circolazione stradale, in attuazione dell’articolo 150 del codice.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di
lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati.
2. Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta
soggetta alla specifica procedura prevista dall’articolo 141 del codice.
Art. 4
Veicoli immatricolati all’estero
1. La disciplina del risarcimento diretto si applica ai sinistri che coinvolgono:
a) veicoli immatricolati in Italia;
b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, se
assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino
l’assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto al sensi degli articoli 23 e 24 del codice delle
assicurazioni private e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.
Art. 5
Modalità della richiesta di risarcimento
1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento
all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
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