Ivass | 2015-06-24 - Pdf - Stampa |
Relazione IVASS |
Relazione sull’attività svolta dall’Istituto
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2.2 - Tipologie di violazioni sanzionate
I casi di radiazione - che come detto rappresentano oltre il 30% dei provvedimenti adottati, in linea con l’incidenza rilevata nel 2013 - riguardano in prevalenza, come nei precedenti anni, le seguenti ipotesi:
- la mancata rimessa alle imprese o agli intermediari di riferimento di somme riscosse a titolo di premi;
- la violazione degli obblighi di separatezza patrimoniale derivante dalla mancata costituzione o da una non corretta gestione del conto corrente separato;
- la falsificazione di documentazione contrattuale; - la contraffazione della firma dei contraenti;
- la comunicazione ai contraenti di circostanze non rispondenti al vero, ovvero il rilascio di false attestazioni in sede di offerta contrattuale. I casi di censura, che costituiscono nell’anno in corso la misura disciplinare adottata con frequenza percentualmente più rilevante (in oltre il 42% dei provvedimenti), hanno riguardato principalmente:
- la violazione delle regole di trasparenza, diligenza, correttezza e professionalità nei confronti degli assicurati; - l’accettazione di contante in violazione della normativa sui mezzi di pagamento ammissibili;
- la violazione delle disposizioni in materia di adeguatezza dei contratti offerti e informativa precontrattuale.
In alcuni casi, in linea con l’orientamento consolidato assunto dal Collegio di garanzia e in applicazione dell’art. 62, comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, è stata irrogata la sanzione immediatamente inferiore rispetto a quella edittale tenuto conto delle circostanze soggettive ed oggettive acclarate quali, ad esempio, la modesta entità, per numero o per importo, delle violazioni accertate ovvero comportamenti di “ravvedimento operoso” dell’intermediario, volti a porre rimedio alle irregolarità accertate. Alcuni provvedimenti disciplinari sono stati adottati nei confronti di intermediari non più iscritti al RUI al momento della segnalazione dell’illecito all’IVASS perché cancellati su richiesta o in seguito all’adozione di precedenti provvedimenti di radiazione; per tali soggetti si è comunque proceduto, tenuto conto del consolidato orientamento secondo il quale rileva la circostanza che le irregolarità siano state commesse in costanza di iscrizione nel RUI.